Nel caso in cui si verifichi una violazione del dovere nel corso di un’ obbligazione contrattuale, vi è una richiesta di risarcimento danni a determinate condizioni – in luogo dell’ adempimento o in aggiunta all’ adempimento. Qui potete scoprire come i due tipi di prestazioni differiscono e quali requisiti devono essere soddisfatti per la compensazione in aggiunta alla prestazione.

Tipi di compensazione

Nel diritto delle obbligazioni vi sono fondamentalmente due diversi tipi di risarcimento danni, definiti al §§ 280 capoverso 1-3:

Ai sensi dell’art. 280 cpv. 1 BGB (Codice Civile Italiano) vi è la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni oltre all’adempimento. Ciò significa che il diritto primario rimane intatto (ad esempio, la fornitura di un mobile) e si verifica anche un diritto secondario (ad esempio, a causa di danni alla porta d’ ingresso durante la consegna).

Ai sensi del § 280 comma 3, in alternativa sarebbe possibile il risarcimento dei danni in luogo dell’adempimento. Di conseguenza, il risarcimento dei danni non si aggiungerebbe al diritto principale, ma lo sostituirebbe, ad esempio perché la consegna è divenuta impossibile a causa della distruzione, perché l’oggetto acquistato non è stato consegnato in tempo o perché l’oggetto acquistato è difettoso ai sensi dei §§ 434 e seguenti del Codice Civile Italiano (BGB).

Inoltre, in caso di risarcimento danni oltre all’adempimento, vi è surrogazione del danno causato dal ritardo ai sensi degli articoli 280 II, 286 BGB (Codice Civile Italiano), secondo il quale, in caso di mora (§ 286 BGB), il risarcimento del danno può essere richiesto in aggiunta al diritto principale ancora esistente (ad esempio, nel caso di un sollecito per il rimborso di una somma di denaro).

Prerequisiti per il compenso in aggiunta alle prestazioni

Solo a determinate condizioni può essere richiesto il risarcimento del danno oltre all’adempimento, vale a dire se il debitore ha violato un obbligo derivante dal rispettivo rapporto contrattuale.

Ciò richiederebbe un obbligo contrattuale, che nella maggior parte dei casi è un contratto come un accordo di acquisto. Secondo la legge, tuttavia, un rapporto vincolante potrebbe anche essere stabilito, ad esempio, da una direzione senza mandato (§§ 677 e seguenti del codice civile italiano).

Inoltre, il debitore avrebbe violato un obbligo che gli incombeva. Potrebbe trattarsi sia di un obbligo principale (ad es. una consegna insoddisfacente) che di un obbligo secondario ai sensi del § 241 I BGB (Codice civile italiano). Gli obblighi accessori si suddividono in obblighi di protezione, vale a dire che i singoli beni legali non siano danneggiati (ad es. salute o proprietà) e obblighi di informare l’altro partner contrattuale sulle circostanze esatte del contratto.

Inoltre, naturalmente, avrebbero dovuto essere causati anche danni, ossia danni a un determinato oggetto, ad esempio per inosservanza dell’obbligo di protezione. È importante che il danno si basi anche sulla violazione di un obbligo (cosiddetta “causalità di copertura della responsabilità”). Ciò non accadrebbe, ad esempio, se un mobile viene consegnato e la maniglia della porta d’ ingresso cade quando viene consegnato, perché è già danneggiato e la persona che lo consegna lo usa normalmente.

Infine, anche la violazione del dovere da parte del debitore dovrebbe essere imputabile a quest’ ultimo, ossia il debitore dovrebbe essere ritenuto responsabile della violazione del dovere. Ciò è possibile sia per dolo che per negligenza, ovvero per inosservanza delle cure necessarie. Va tenuto presente che il debitore è presunto colpevole e che il debitore deve prima dimostrare la propria innocenza.