Qualsiasi modifica dello statuto di un’ associazione non economica deve essere iscritta nel registro delle associazioni. In questo modo non solo dovete rispettare le specifiche di contenuto, ma anche i requisiti formali.

Il registro delle associazioni è di norma tenuto presso il tribunale distrettuale. Tuttavia, tuttavia, non tutti i tribunali distrettuali mantengono ancora un registro delle associazioni per il proprio distretto, spesso i tribunali distrettuali più grandi tengono anche il registro delle associazioni per i distretti più piccoli.

Il registro delle associazioni e la modifica dello statuto

3. Una modifica dello statuto è adottata in conformità delle seguenti disposizioni L’art. 71, comma 1, del Codice civile italiano (BGB) è valido solo se iscritto nel registro delle associazioni. L’art. 71 del Codice civile italiano (BGB) contiene anche le disposizioni più importanti che dovete osservare al momento della registrazione di una modifica dello statuto.

Il consiglio di amministrazione è responsabile della richiesta di registrazione dello statuto modificato dell’associazione.

All’atto della registrazione, voi o il Consiglio di Amministrazione dovrete allegare alcuni documenti: tra questi una copia della delibera assembleare contenente la modifica e l’intero testo dello statuto modificato.

Di norma, la modifica dello statuto è riportata nel verbale dell’assemblea generale, che deve essere firmato dai membri dell’associazione responsabili (ad es. comitato esecutivo o segretario). Assicurarsi che il processo verbale rifletta l’esatta formulazione della modifica dello statuto.

È importante che il tribunale della cancelleria possa seguire la modifica dello statuto e che vi sia accordo tra la risoluzione sulla modifica dello statuto e la formulazione modificata dello statuto.

Dovreste inoltre assicurarvi che vi sia un accordo tra le disposizioni dello statuto, che continuano ad applicarsi senza modifiche, e l’ultima versione dello statuto presentata al Tribunale della cancelleria. Anche piccole modifiche redazionali allo statuto possono portare ad una mancanza di concordanza.

È richiesta la certificazione pubblica

Se si registra la modifica degli statuti nel registro delle associazioni presso il tribunale distrettuale competente locale, la domanda deve essere certificata ufficialmente, cfr. § 77 BGB.

Gemma. 129 BGB, le firme necessarie devono essere certificate da un notaio al momento della certificazione ufficiale.

Prima di andare al tribunale dell’associazione, quindi, è di solito necessario andare al notaio.

Vi sono alcune insidie nella richiesta di una modifica dello statuto del registro delle associazioni. In particolare, è importante che il Tribunale della cancelleria sia in grado di comprendere la formulazione della modifica statutaria;