I difetti riducono la qualità della vita. Se il locatario desidera richiedere una riduzione del canone di locazione, è necessaria la notifica dei difetti. In retroattivamente, la legge esiste solo con riserve.

Se il locatario intende ridurre l’affitto, deve informare immediatamente il locatore del difetto. Lo scopo del regolamento è che il locatore abbia la possibilità di correggere il reclamo.

La riduzione dell’affitto richiede la conoscenza del difetto

In linea di principio, il locatario può ridurre l’affitto solo a partire dal momento della notifica dei difetti. La riduzione retroattiva dell’affitto per i periodi precedenti è esclusa, in quanto il locatore non ha avuto la possibilità di regolare la situazione.

Il presupposto, tuttavia, è che l’inquilino conosca la situazione per se stesso. Solo se li conosce può diminuire. Così facendo, le sue conoscenze devono riferirsi al difetto concreto, al suo aspetto esteriore e ai suoi effetti sull’usabilità dell’appartamento. Così facendo, è già danneggiato dall’ignoranza gravemente negligente.

Se il locatario era a conoscenza del difetto al momento della conclusione del contratto di locazione, non può ridurlo.

La riduzione retroattiva richiede la riserva di proprietà

Una riduzione retroattiva dell’affitto è possibile solo se l’inquilino rileva il difetto e paga i suoi inquilini, ma si riserva il diritto ad un’ eventuale riduzione dell’affitto. Poi può aspettare che la situazione si sviluppi e poi ancora diminuirla. Il presupposto è che il locatario informi espressamente il locatore di questa prenotazione.

In retrospettivamente, una riduzione dell’affitto può essere presa in considerazione anche se il difetto viene scoperto successivamente ed è esistito dall’inizio del contratto di locazione. Esempio: a posteriori, l’inquilino scopre che lo spazio abitativo indicato nel contratto di locazione differisce di oltre il 10% dallo spazio abitativo effettivo.

Si può anche considerare se l’inquilino paga l’affitto perché confida che il locatore porrà rimedio al difetto in accordo con la sua promessa.

Una riduzione dell’affitto a posteriori è esclusa se il diritto del locatario è scaduto. Il periodo limite è di 3 anni. Essa ha inizio alla fine dell’anno in cui sorge il sinistro e il locatario riconosce il difetto.