Declaratorio – Origine e significato della parola

Il termine “declaratorio” deriva dal latino “declarare”, che letteralmente significa “identificare chiaramente”.

Per la terminologia giuridica, questo termine tecnico significa che una situazione giuridica già esistente è attestata o resa riconoscibile dall’esterno. Un atto declaratorio ha quindi solo un effetto probatorio legale, ma mai un effetto formativo giuridico.

Un buon esempio è l’iscrizione nel registro di commercio. Con la registrazione, lo status dell’operatore commerciale della persona registrata è semplicemente attestato e registrato. L’imprenditore non acquisisce tuttavia il suo status commerciale con l’iscrizione nel registro delle imprese, ma semplicemente con la gestione di un’ impresa (cfr. § 1 HGB).

Costitutivo – l’atto che stabilisce la legge

A differenza del termine “dichiarativo”, per “costitutivo” si intendono gli atti giuridici che hanno un certo effetto giuridico che non si erano precedentemente verificati. Un atto giuridico costitutivo è, ad esempio, la registrazione di un’ associazione nel registro delle associazioni. Con questa registrazione l’associazione diventa legalmente competente – viene così creata con la registrazione del diritto di registrazione dell’associazione e non solo, come nel caso di atti giuridici dichiarativi, testimoniato.

Per aiutarvi a ricordare meglio questi due termini legali, un ponte mnemonico sulla lingua latina è una buona idea:”declaratorio” proviene da “declarare” e significa “testimoniare” – e si può solo testimoniare i fatti esistenti. “Costitutivo”, invece, significa in latino “determinante” o “determinante”. Qui qualcosa è fisso o determinato e non solo testimone. L’effetto giuridico costitutivo dell’azione costitutiva è quindi inequivocabile.