Le associazioni vivono dell’ impegno dei singoli membri. Spesso esiste un codice d’ onore, che non conosce la legge delle associazioni in quanto tale. Le associazioni sono libere di nominare un presidente onorario o di assegnare membri meritevoli.

Sulla base dell’autonomia associativa, le associazioni possono liberamente determinare il proprio statuto nel quadro delle disposizioni del diritto associativo. I membri meritati sono onorati con grande piacere. Può essere nominato anche un presidente onorario. E’ importante fornire criteri comprensibili al riguardo per evitare fin dall’inizio discrepanze e invidia sociale.

Il diritto di associazione libera il processo decisionale dalle regole d’ onore

La legge delle associazioni lascia in gran parte alle associazioni la libertà di organizzare la propria organizzazione interna. Per escludere l’arbitrarietà e garantire la parità di trattamento di tutti i membri, le associazioni registrate devono redigere uno statuto per se stesse. Gli statuti regolano i dettagli in base ai quali l’associazione si organizza.

Idealmente, gli statuti contengono una disposizione secondo la quale i membri dell’associazione possono nominare anche membri onorari. Al fine di non gonfiare gli statuti, si può fare riferimento ad un ordine d’ onore separato a causa dei dettagli. La delibera sull’ordine onorario può essere delegata al consiglio di amministrazione, ma meglio all’assemblea generale.

Se lo statuto non contiene alcuna disposizione sulla nomina dei membri onorari, il comitato esecutivo rischia di essere accusato di arbitrarietà se onora le singole persone. Occorre pertanto adottare preventivamente una disposizione statutaria.

A seconda di chi è stabilito dallo statuto, il Consiglio Direttivo o l’Assemblea Generale dei Soci (preferibilmente secondo le regole d’ onore) decide quale persona è nominata membro onorario o, se previsto, presidente onorario.

Criteri per l’elezione di un presidente onorario

Ad esempio, si può stabilire che il titolare di un ufficio (così come il presidente o il presidente dell’associazione) riceverà l’incarico onorario (presidente ad interim) per questo incarico dopo la cessazione dell’incarico e, come ringraziamento per il suo speciale svolgimento dei suoi compiti, sulla base di molti anni di lavoro associativo attivo.

Nella maggior parte dei casi è stabilito che il conferimento di un incarico onorario dà diritto al membro di continuare a ricoprire la carica di presidente onorario e di partecipare alle riunioni del consiglio con funzioni consultive.

Un presidente onorario può essere esonerato dal pagamento delle quote sociali a partire dalla data di nomina, ma in caso contrario conserva espressamente tutti i diritti di un membro a pieno titolo secondo gli statuti dell’associazione.

La nomina a presidente onorario deve essere documentata in modo visibile consegnando un certificato corrispondente.