Se considerate di deselezionare il comitato esecutivo della vostra associazione, dovete considerare da un lato le norme legali del codice civile (BGB) e i regolamenti dei vostri rispettivi statuti. Ci possono essere alcuni ostacoli, soprattutto nel caso di deselezione del consiglio di amministrazione dell’ associazione, che si può evitare con relativa facilità seguendo esattamente le singole norme.

Procedura di base e requisiti formali

Per la nomina o la revoca del consiglio di amministrazione, l’assemblea generale deve essere deliberata ai sensi del § 27 BGB (Codice civile italiano) e deve essere convocata per l’assemblea; a tal fine devono essere invitati almeno tutti i membri con diritto di voto. L’invito deve essere inviato in tempo utile (ad es. con quattro settimane di anticipo), nella debita forma (ad es. lettera) e dall’organo responsabile dell’associazione (spesso il consiglio di amministrazione). I regolamenti esatti dovrebbero essere stabiliti nello statuto;

Inoltre, l’invito deve essere accompagnato da un ordine del giorno che specifichi chiaramente almeno i singoli punti dell’ordine del giorno (punti dell’ordine del giorno). Ciò potrebbe includere, ad esempio, il seguente punto all’ordine del giorno:”Diselezione del consiglio di amministrazione dell’associazione”;

Affinché la votazione possa svolgersi correttamente, deve essere presente il quorum dei membri riuniti. Ciò avviene essenzialmente quando tutti i membri sono stati debitamente convocati. Tuttavia, è possibile che gli statuti prevedano che una certa percentuale o un certo numero di membri debbano essere raggiunti per mantenere il quorum. E’ importante che vi sia un quorum durante la votazione. Se, ad esempio, il numero minimo richiesto di 10 membri fosse presente all’inizio della riunione, ma un membro lasciasse la sala prima della votazione, solo 9 membri sarebbero ancora presenti e il quorum non sarebbe più mantenuto.

Inoltre, deve essere redatto un verbale della riunione che deve documentare almeno i singoli punti all’ordine del giorno, le discussioni e le votazioni. Inoltre, devono essere indicati la data e il luogo della riunione e il verbale deve essere firmato dal registratore e dal presidente della riunione.

Particolarità della deselezione del consiglio di amministrazione

Come accennato in precedenza, di norma il consiglio di amministrazione convoca l’assemblea generale. Tuttavia, ciò potrebbe essere problematico se il comitato esecutivo dell’associazione volesse impedire il licenziamento e quindi non convocare affatto l’assemblea generale o non inviasse l’invito in modo corretto, non inserendo il punto all’ordine del giorno corrispondente.

Al fine di evitare la mancanza di un punto all’ordine del giorno, Lei o un membro dell’associazione potreste presentare una richiesta entro il termine stabilito, affinché si tenga una votazione o una discussione sulla deselezione del comitato esecutivo dell’associazione durante la riunione. Tuttavia, potrebbe sorgere il problema che il consiglio di amministrazione non è necessariamente tenuto a includere tutte le proposte nell’assemblea generale. Ciò dovrebbe essere esplicitamente stabilito nello statuto, cosa che di solito non avviene, ma solo il termine ultimo per la presentazione della domanda.

In alternativa, potete anche convocare voi stessi un’ assemblea generale. Tuttavia, ciò sarebbe possibile ai sensi del § 37 BGB solo se almeno il 10 per cento dei soci lo richiedesse per iscritto, mentre la quota può deviare se lo statuto lo prevede. Anche se il Consiglio Direttivo può anche respingere questa richiesta, allora si potrebbe ricevere una corrispondente autorizzazione dal tribunale distrettuale;

Infine, è necessario osservare anche il § 27 comma 2 del Codice Civile Italiano (BGB), in base al quale è consentito limitare la revoca della nomina del Consiglio di Gestione solo a determinate importanti ragioni. Dovrebbero essere stabiliti negli statuti e, ovviamente, anche importanti. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una violazione grave del dovere, ma, ad esempio, di una violazione del dovere. la ragione del licenziamento che il consiglio di amministrazione non ha accolto, nessun criterio adeguato.