Se si desidera valutare l’ efficienza economica di un debitore, è possibile visualizzare l’ elenco dei debitori presso il tribunale distrettuale a determinate condizioni. L’ ispezione è consentita solo se è comprovato un interesse giustificato.

I tribunali distrettuali tengono elenchi dei debitori.

Iscrizioni nell’elenco dei debitori

Tutte le persone di una circoscrizione distrettuale che hanno dichiarato la loro situazione finanziaria al posto del giuramento sono iscritte nel registro. È altresì registrata la condanna alla reclusione per l’esecuzione della dichiarazione sostitutiva del giuramento.

Il deposito dell’atto giurato è registrato in una procedura civile di esecuzione, nonché il prelievo presso l’ufficio delle imposte a causa di un debito fiscale o presso un’ autorità amministrativa incaricata dell’esecuzione (imposta sul commercio, tassa sui rifiuti).

La registrazione registra i dati personali del debitore, la data di presentazione della dichiarazione giurata al posto del giuramento e il numero di fascicolo del caso.

L’elenco dei debitori contiene anche informazioni sull’esecuzione della procedura di insolvenza nei confronti del debitore.

Solo se avete un interesse legittimo potete vedere

Se si desidera visualizzare di persona l’elenco dei debitori, è necessario dichiarare un interesse legittimo. Tale interesse può consistere nel fatto che si desidera informarsi in anticipo sulle possibilità di successo della procedura di preclusione. Inoltre, il diritto di ispezione sussiste solo per le autorità che forniscono servizi pubblici o perseguono reati penali.

L’iscrizione nel registro dei debitori viene automaticamente cancellata dopo tre anni. Il termine è calcolato a partire dalla fine dell’anno in cui il debitore ha prestato giuramento.

La registrazione di una dichiarazione giurata al posto del giuramento può anche essere annullata anticipatamente se il debitore ha soddisfatto il creditore e quest’ ultimo è stato in grado di provarlo con una dichiarazione del creditore.

È possibile consultare l’elenco dei debitori di persona presso il tribunale distrettuale o richiedere per iscritto.

Alcune istituzioni, come le Camere di commercio e dell’industria, ricevono su richiesta informazioni aggiornate in formato elettronico.

I dettagli relativi alla gestione e alla trasmissione delle informazioni sono disciplinati dall’ordinanza sull’elenco dei debitori del 15 dicembre 1994 (Ordinanza sull’UAVVVV).