Chiunque concluda un’ operazione con una terza parte di solito vuole essere sicuro di poter adempiere ai propri obblighi e di non essere insolvente. Tra l’ altro, un tribunale fallimentare fornisce anche informazioni sull’ apertura di una procedura d’ insolvenza, comprese le procedure d’ insolvenza private o dei consumatori.

Chiunque entri in stato di insolvenza dei consumatori o del privato deve sopportare il fatto che anche le parti completamente estranee possono venire a conoscenza di questo fatto. Anche i terzi hanno bisogno di protezione nella misura in cui potrebbero concludere transazioni con il consumatore insolvente.

Informazioni pubbliche sull’insolvenza privata

Il tribunale d’ insolvenza competente fornisce informazioni, tra l’altro, sull’apertura della procedura d’ insolvenza, sulle decisioni relative alla sospensione della procedura d’ insolvenza e sulla concessione o il rifiuto della riduzione residua del debito.

Queste informazioni possono essere ottenute anche online, in quanto i relativi avvisi di insolvenza sono pubblicati su Internet.

In qualità di debitore, dovete quindi aspettarvi che anche il vostro vicino possa essere in grado di venire a conoscenza della vostra insolvenza privata, anche se finora non avete avuto contatti commerciali con lei.

Gemma. L’art. 20 cpv. 1 dell’Insolvency Code (InsO) richiede che il debitore fornisca informazioni e partecipi alla procedura di apertura della procedura di insolvenza.

Gemma. Il § 97 capoverso 1 InsO prevede inoltre l’obbligo di informazione nelle procedure di insolvenza. A tal fine egli deve anche spiegare i fatti che possono dar luogo ad azioni penali o ad illeciti amministrativi.  

Obblighi di informazione dell’amministratore fallimentare

Anche il curatore fallimentare è soggetto ad alcuni obblighi di informazione. Quindi è gemma. L’articolo 58 cpv. 1 InsO ha l’obbligo di informare il tribunale fallimentare dello stato della procedura.

L’assemblea dei creditori può anche chiedere al curatore fallimentare di fornire informazioni adeguate, cfr. 79 InsO.

L’apertura di una procedura di insolvenza non rimane segreta neppure in caso di insolvenza del consumatore. Anche i consueti avvisi di insolvenza sono pubblicati su Internet.