È risaputo che l’ amianto può provocare il cancro. Fino agli anni’ 80, tuttavia, questo materiale da costruzione è stato utilizzato in molte case. Quando si acquista una casa, è quindi indispensabile assicurarsi che il venditore giochi con carte aperte.

La presenza di amianto costituisce un difetto materiale che, da un lato, dà diritto al venditore di contestare il venditore ai sensi del § 123 BGB e, dall’altro, può obbligare il venditore a risarcire i danni ai sensi del §§ 437 n. 3,280 n. 1,281 n. 1 BGB o del §§ 311 n. 2 n. 1,241 n. 2,280 n. 1 BGB. Il BGH ha espressamente chiarito che esiste un difetto di materiale anche se in passato è stato utilizzato un materiale da costruzione convenzionale come l’amianto, ma in seguito è stato riconosciuto come dannoso per la salute.

Se avete scoperto amianto dopo l’acquisto della casa

Potete sempre proteggervi da difetti come l’amianto se affidate ad un esperto una perizia. Se non avete ricevuto una perizia e dopo aver acquistato la casa dovrete constatare che l’amianto è stato utilizzato senza che voi ne abbiate preso conoscenza al momento della stipula del contratto di acquisto, potete recedere dal contratto di acquisto e chiedere il rimborso dei vostri fondi se non è stata concordata alcuna esclusione di garanzia.

Se il venditore sapeva che la casa era contaminata dall’amianto al momento della vendita della casa, vi è un inganno fraudolento se nasconde il difetto nonostante l’obbligo di informare o se rivendica altrimenti su richiesta. In questo caso, eventuali esclusioni di responsabilità sono irrilevanti.

Essere consapevoli del rischio di controversie: come acquirente dovete dimostrare che il venditore conosceva il difetto. Tuttavia, è sufficiente che il venditore si aspettasse o calcolasse il carico di amianto e facesse affermazioni errate. Se il venditore ora obietta che lei è già stato informato del difetto o era a conoscenza della carenza di amianto, l’onere della spiegazione e della prova si trova con lui. La carenza non deve essere stata evidente per voi.

In caso di frode fraudolenta, il venditore è tenuto a risarcire i danni per la rimozione dell’amianto. Secondo il Tribunale federale non sono escluse le pretese fondate sulla colpevolezza nelle trattative contrattuali (§§ 311 cpv. 2,241 cpv. 2) in caso di frode fraudolenta ai sensi del diritto commerciale.